Art. 36.
(Catasto dei piani).

      1. Le regioni istituiscono il catasto dei piani che raccoglie tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano il territorio regionale.
      2. Chiunque può accedere al catasto di cui al comma 1, prenderne gratuitamente visione e richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente ai piani vigenti in ordine a singole aree o all'intero territorio della regione. È compito del catasto predisporre appositi strumenti che rendano conoscibile lo stato delle pianificazioni in atto.
      3. Ogni ente competente ad approvare uno strumento di pianificazione, o variante allo stesso, è obbligato a trasmettere al catasto lo strumento di pianificazione o la variante approvata entro venti giorni dall'approvazione. I piani di rilievo ultra

 

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regionale sono trasmessi a tutte le agenzie interessate.
      4. La trasmissione del piano ai sensi del comma 3 costituisce condizione di efficacia dello stesso.